Direttiva n. 3 OGGETTO: ART. 4 D.L. 104 del 12 settembre 2013 – DIVIETO DI FUMO
Direttiva n. 3
OGGETTO: ART. 4 D.L. 104 del 12 settembre 2013: DIVIETO DI FUMO
Si ricorda che ai sensi dell’art. 4 del D.L. in oggetto è assolutamente vietato a tutti fumare sia all’interno che nei cortili\giardini della scuola. Si ricorda, altresì, che sono previste sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che quelle indicate dal Regolamento di Istituto, per chi violi tale divieto.
Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.
Art. 4 ( D.L. 104\13)
(Tutela della salute nelle scuole)
1. All’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.
2. È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché’ presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale.
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
4 I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell’attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall’uso di sigarette elettroniche, nonché’ per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.
Si invita il personale a prestare la massima attenzione nella vigilanza.