Green Pass
Oggetto: Decreto legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola – informazioni di dettaglio.
Si forniscono di seguito indicazioni di dettaglio sulle modalità applicative della normativa attualmente in vigore.
Tali indicazioni sono riferite al periodo precedente l’avvio delle lezioni e potranno essere successivamente modificate/integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero.
- È confermato che, dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto a esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come Green Pass.
- Tale disposizione vige per tutto il personale che debba accedere, per qualsiasi motivo, agli edifici scolastici e agli uffici. La certificazione verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
- Il personale tenuto alla presa di servizio il giorno 1/9 e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di Green
- È prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo per motivi sanitari. In tal caso, gli interessati dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021. Tale personale NON è soggetto alla effettuazione di tampone periodico, in quanto NON deve esibire il Green
- Si riporta una tabella riepilogativa dei diversi casi:
Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19
Vaccinato
(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo) |
Certificazione verde automatica
(durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale) |
Può lavorare – ha il Green Pass |
Guarito da Covid-19 | Certificazione verde automatica
(durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione) |
Può lavorare – ha il Green Pass |
Esentato dalla vaccinazione | Certificazione di esenzione
(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata) |
Può lavorare (non necessita di tampone periodico) – NON deve esibire Green Pass |
Personale che non rientra nelle prime tre categorie |
Certificazione verde dietro
effettuazione di tampone (durata 48 ore) |
Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde |
Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore | Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno;
sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro). |
- La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19” o analogo idoneo strumento digitale. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la certificazione verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) o
- Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la
- Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della
- Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.
- Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del Green Pass o di documenti di identità.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a € A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.
La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito.
Le certificazioni dovranno contenere:
‒ i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
‒ la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105;
‒ la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
‒ Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
‒ Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
‒ Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione).
Sul sito del Liceo Meucci, alla sezione privacy (https://liceoaprilia.edu.it/privacy/), è pubblicata l’informativa di riferimento.
E’ necessario che ognuno verifichi al più presto la propria situazione personale, procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l’ottenimento della certificazione.
Confidando nel senso di responsabilità e nella collaborazione da parte tutti porgo i più cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura De Angelis