Nuove disposizioni sulle quarantene.

Si sintetizzano le nuove disposizioni scolastiche sulle quarantene nella scuola secondaria.

1 caso positivo

 

Studenti.

Nel caso di una positività tra gli studenti, si dispongono le seguenti misure:

– l’attività didattica continuerà a essere in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.

– non potranno essere consumati pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

– gli studenti si dovranno sottoporre a un regime di auto-sorveglianza per 5 giorni. Qualora dovessero comparire sintomi si dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici nonostante il primo test sia stato negativo, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo

(si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021).

I referti dei tamponi non dovranno essere inviati a scuola, se non nel caso di positività.

Lo scrupolo con cui ci si atterrà all’autosorveglianza e al rispetto delle disposizioni sarà importante per la sicurezza di tutti, studenti e docenti.

La nuova normativa, all’art. 5, per l’auto-sorveglianza dà la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione del medico di famiglia 

Docenti e altri

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza per 5 giorni. Qualora dovessero comparire sintomi si dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici nonostante il primo test sia stato negativo, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo

(si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021).

La nuova normativa, all’art. 5, per l’auto-sorveglianza dà la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione del medico di famiglia 

 

 

2 casi positivi

 

Studenti.

Nel caso di presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021):

  1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinaleprimario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo l’attività didattica in presenza è sospesa.

Questi alunni per dieci giorni saranno posti in DAD. Dovranno, infatti, stare in quarantena per 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.

  1. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai qualisia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, l’attività didattica continuerà in presenza con l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. – Non potranno consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.

– Questi studenti sono posti in Auto-sorveglianza per 5 giorni. Qualora dovessero comparire sintomi si dovrà effettuare un test antigenico rapido o molecolare e, se ancora sintomatici nonostante il primo test sia stato negativo, si dovrà effettuare un altro test al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con il soggetto positivo.

I referti dei tamponi non dovranno essere inviati a scuola, se non nel caso di positività.

Lo scrupolo con cui ci si atterrà all’autosorveglianza e al rispetto delle disposizioni sarà importante per la sicurezza di tutti, studenti e docenti.

La nuova normativa, all’art. 5, per l’auto-sorveglianza dà la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione del medico di famiglia 

 

Corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per  poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati  dall’alunno interessato (art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022). Ma non dovranno essere inviati a scuola i certificati vaccinali.

Pertanto, chi fosse nella situazione B), dovrà esibire all’ingresso dell’istituto e soltanto al peronale autorizzato, in modalità digitale o cartacea, il Green Pass e/o altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.

La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe. La verifica del certificato vaccinale sarà effettuata soltanto sugli studenti che si presenteranno a scuola, non possono esserci verifiche a distanza dei requisiti.

L’informativa riguardante il trattamento dei dati è pubblicata nella sezione privacy del sito.

Docenti e altri.

Per il personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si  applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

La nuova normativa, all’art. 5, per l’auto-sorveglianza dà la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione del medico di famiglia 

3 casi positivi

Studenti.

Se saranno presenti tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

– è sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica a distanza per dieci giorni

– si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Lo scrupolo con cui ci si atterrà all’autosorveglianza e al rispetto delle disposizioni sarà importante per la sicurezza di tutti, studenti e docenti.

La nuova normativa, all’art. 5, per l’auto-sorveglianza dà la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione del medico di famiglia 

Docenti e altri.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

  • Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici:la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  • Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure – abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

La nuova normativa, all’art. 5, per l’auto-sorveglianza dà la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione del medico di famiglia 

I referti dei tamponi non dovranno essere inviati a scuola, se non nel caso di positività.

Lo scrupolo con cui ci si atterrà all’autosorveglianza e al rispetto delle disposizioni sarà importante per la sicurezza di tutti, studenti e docenti.