{"id":23186,"date":"2023-07-20T12:11:32","date_gmt":"2023-07-20T10:11:32","guid":{"rendered":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/?p=23186"},"modified":"2023-08-04T13:31:49","modified_gmt":"2023-08-04T11:31:49","slug":"modifiche-al-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-indicazioni-su-utilizzo-delle-tecnologie-informatiche-dei-mezzi-di-informazione-e-dei-social","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/2023\/07\/20\/modifiche-al-codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici-indicazioni-su-utilizzo-delle-tecnologie-informatiche-dei-mezzi-di-informazione-e-dei-social\/","title":{"rendered":"Circ. n. 365\/22 Modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici \u2013 Indicazioni su utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social"},"content":{"rendered":"<p>Con la presente si informa che nella G.U. n. 150 del 29\/06\/2023 \u00e8 stato pubblicato il <a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2023\/06\/29\/23G00092\/sg\"><u>DPR n. 81 del 13\/06\/2023<\/u><\/a>&nbsp;recante &#8220;Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: \u201cCodice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165&#8221;.<\/p>\n<p>Le modifiche pi\u00f9 importanti riguardano l&#8217;introduzione di misure concernenti l&#8217;uso delle tecnologie informatiche e l&#8217;utilizzo mezzi di informazione e dei social da parte dei dipendenti pubblici.<\/p>\n<p>In particolare, si fa presente che:<\/p>\n<ul>\n<li>nell\u2019utilizzo di mail, social e altri mezzi di informazione e comunicazione, i dipendenti non devono arrecare danno e pregiudizio all\u2019istituzione scolastica;<\/li>\n<li>il dipendente \u00e8 tenuto inoltre ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale;<\/li>\n<li>\u00e8 possibile utilizzare gli strumenti informatici dell\u2019istituzione scolastica per scopi personali, purch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 sia limitata nel tempo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per completezza di informazione, si riportano di seguito i testi degli artt. 11- bis e 11-ter, introdotti dopo l&#8217;art. 11.<\/p>\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\n<p><strong><em>\u201cArt. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche)<\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em> L&#8217;amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facolt\u00e0 di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalit\u00e0 di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l&#8217;articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.<\/em><\/li>\n<li><em> L&#8217;utilizzo di account istituzionali \u00e8 consentito per i soli fini connessi all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o ad essa riconducibili e non pu\u00f2 in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell&#8217;amministrazione. L&#8217;utilizzo di caselle di posta elettroniche personali \u00e8 di norma evitato per attivit\u00e0 o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all&#8217;account istituzionale.<\/em><\/li>\n<li><em> Il dipendente \u00e8 responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalit\u00e0 di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall&#8217;amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l&#8217;identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo \u00e8 reperibile.<\/em><\/li>\n<li><em> Al dipendente \u00e8 consentito l&#8217;utilizzo degli strumenti informatici forniti dall&#8217;amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.<\/em><\/li>\n<li><em> \u00c8 vietato l&#8217;invio di messaggi di posta elettronica, all&#8217;interno o all&#8217;esterno dell&#8217;amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilit\u00e0 dell&#8217;amministrazione.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><strong><em>&nbsp;<\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em>Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media) <\/em><\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><em> Nell&#8217;utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinch\u00e9 le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.<\/em><\/li>\n<li><em> In ogni caso il dipendente \u00e8 tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.<\/em><\/li>\n<li><em> Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l&#8217;utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attivit\u00e0 o le comunicazioni per le quali l&#8217;utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.<\/em><\/li>\n<li><em> Nei codici di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una &#8220;social media policy&#8221; per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificit\u00e0 le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la &#8220;social media policy&#8221; deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilit\u00e0 del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.<\/em><\/li>\n<li><em> Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l&#8217;amministrazione e in difformit\u00e0 alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilit\u00e0\u201d.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n<p><em>&nbsp;<\/em><\/p>\n<p>Nell\u2019ottica di una proficua collaborazione, si invita il personale docente e ATA ad attenersi scrupolosamente alle nuove misure introdotte nel \u201cCodice\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la presente si informa che nella G.U. n. 150 del 29\/06\/2023 \u00e8 stato pubblicato il DPR n. 81 del 13\/06\/2023&nbsp;recante &#8220;Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: \u201cCodice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165&#8221;. Le modifiche pi\u00f9 importanti riguardano l&#8217;introduzione di misure concernenti l&#8217;uso delle tecnologie informatiche e l&#8217;utilizzo mezzi di informazione e dei social da parte dei dipendenti pubblici. In particolare, si fa presente che: nell\u2019utilizzo di mail, social e altri mezzi di informazione e comunicazione, i dipendenti non devono arrecare danno e pregiudizio all\u2019istituzione scolastica; il dipendente \u00e8 tenuto inoltre ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale; \u00e8 possibile utilizzare gli strumenti informatici dell\u2019istituzione scolastica per scopi personali, purch\u00e9 l\u2019attivit\u00e0 sia limitata nel tempo. Per completezza di informazione, si riportano di seguito i testi degli artt. 11- bis e 11-ter, introdotti dopo l&#8217;art. 11. &nbsp; \u201cArt. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche) L&#8217;amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facolt\u00e0 di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalit\u00e0 di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall&#8217;Agenzia per l&#8217;Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione l&#8217;articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L&#8217;utilizzo di account istituzionali \u00e8 consentito per i soli fini connessi all&#8217;attivit\u00e0 lavorativa o ad essa riconducibili e non pu\u00f2 in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell&#8217;amministrazione. L&#8217;utilizzo di caselle di posta elettroniche personali \u00e8 di norma evitato per attivit\u00e0 o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all&#8217;account istituzionale. Il dipendente \u00e8 responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalit\u00e0 di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall&#8217;amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l&#8217;identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo \u00e8 reperibile. Al dipendente \u00e8 consentito l&#8217;utilizzo degli strumenti informatici forniti dall&#8217;amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purch\u00e9 l&#8217;attivit\u00e0 sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali. \u00c8 vietato l&#8217;invio di messaggi di posta elettronica, all&#8217;interno o all&#8217;esterno dell&#8217;amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilit\u00e0 dell&#8217;amministrazione. &nbsp; Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media) Nell&#8217;utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinch\u00e9 le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza. In ogni caso il dipendente \u00e8 tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all&#8217;immagine dell&#8217;amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l&#8217;utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attivit\u00e0 o le comunicazioni per le quali l&#8217;utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale. Nei codici di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una &#8220;social media policy&#8221; per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificit\u00e0 le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la &#8220;social media policy&#8221; deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilit\u00e0 del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l&#8217;amministrazione e in difformit\u00e0 alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilit\u00e0\u201d. &nbsp; Nell\u2019ottica di una proficua collaborazione, si invita il personale docente e ATA ad attenersi scrupolosamente alle nuove misure introdotte nel \u201cCodice\u201d.<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23186"}],"collection":[{"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=23186"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23186\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":23200,"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/23186\/revisions\/23200"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=23186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=23186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/liceoaprilia.edu.it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=23186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}