Iscrizioni al primo anno a.s. 2025/2026

Domande di iscrizione al primo anno per l'a.s. 2025/2026 disponibili dalle ore 08:00 del 8 gennaio 2025 fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2025

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale avranno la possibilità di compilare e inoltrare le domande di iscrizione a partire dalle ore 08:00 dell’ 8 gennaio 2025, fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2025. La piattaforma Unica sarà l’unico punto di accesso per le iscrizioni on line all’anno scolastico 2025/2026.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n. 89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61).
Al fine di favorire le iniziative di orientamento delle scuole e offrire un servizio utile per le famiglie, da quest’anno è stata messa a disposizione la Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it)1, punto di accesso unico per usufruire dei principali servizi e strumenti del Ministero.
All’interno della Piattaforma Unica è presente il nuovo punto di accesso alle iscrizioni on line, con tutte le informazioni utili per la procedura (“Iscrizioni”).
Non rientrano nell’ambito di applicazione della presente Nota le iscrizioni che si effettuano d’ufficio, ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima e le iscrizioni alle classi successive alla prima.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica, sezione “Orientamento”(https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni), utilizzando le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (CartaNazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.
Si ricorda che il sistema di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2025/2026.
Le domande di iscrizione alle classi prime, infatti, sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico dell’autonomia e al numero e alla capienza delle aule, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.
È compito del dirigente scolastico individuare il numero massimo di iscrizioni accoglibili, in ragione delle risorse di organico, nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili.
Pertanto, prima dell’acquisizione delle iscrizioni, nell’ipotesi di richieste in eccedenza, la scuola definisce criteri di precedenza nell’ammissione, i criteri sono visibili nel modulo di iscrizione e nel PTOF.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:
− individuano la scuola d’interesse tramite il servizio “Scuola in Chiaro” presente sulla piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it)
− accedono all’area riservata della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature);
− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 dell’8 gennaio 2025;
− inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2025;
− dopo la conferma dell’accettazione della domanda di iscrizione, procedono all’inoltro della documentazione richiesta da parte della scuola tramite la sezione di gestione documentale presente all’interno della Piattaforma Unica;
− tra il 31 maggio e il 1° luglio 2025 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste al successivo paragrafo.
Il sistema di iscrizioni on line della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’app IO, delle variazioni di stato della domanda.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l’iter della domanda inoltrata nell’area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica. L’accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all’interno della Piattaforma Unica, l’app IO e tramite posta elettronica.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337- ter e 337-quater 4 del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.
A tal fine, il genitore o l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale.
La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
Si rammentano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, si sono introdotte disposizioni che rafforzano il rispetto dell’obbligo di istruzione, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell’adempimento che non vi provvedano.
L’obbligo decennale di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni, si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
− frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie (Licei, Tecnici, Professionali) o in uno dei percorsi triennali e quadriennali dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà;
− sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’articolo 43, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fermi restando i compiti e le responsabilità che gravano in capo al datore di lavoro e all’istituzione formativa previsti dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, attuativo dell’articolo 46, comma 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
− istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono effettuare annualmente la comunicazione preventiva (articolo 23, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62) al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado del territorio di residenza che abbia l’indirizzo di studi di interesse, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line, inviando contestualmente il progetto didattico-educativo di massima che si intende seguire in corso d’anno.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio di orientamento” espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
Si ripete che: la domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.
Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento.
In tal caso, il sistema di iscrizioni online comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema di iscrizioni on line comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. Tutte le notifiche relative all’iter della domanda sono inoltre disponibili anche sull’app IO. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo on line, è responsabilità dell’ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell’Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell’individuazione di un’istituzione scolastica alternativa in grado di accogliere lo studente, tenendo, ove possibile, in considerazione l’indirizzo prescelto.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno richiedere su base volontaria, compilando l’apposito campo del modello di iscrizione on line, l’emissione di “IoStudio – la carta dello studente”, una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte a garantire e   supportare il diritto allo studio dello studente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 292 del 30 settembre 2021.
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva   stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11,comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 11 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale mediante la compilazione del modello on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi. La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni on line all’interno della Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 1° luglio 2024 utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (carta di identitàelettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
− attività didattiche e formative;
− attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
− libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
− non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano triennale dell’offerta formativa.